Nel portale dell’Immigrazione dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno si legge:
“Dall’11 aprile 2007, […] cambiano le regole per l´ingresso e il soggiorno dei cittadini dell´Unione Europea e dei loro familiari. I cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall’ingresso, è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità”.
Solo per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso Poste Italiane ovvero presso la Questura laddove la tipologia della richiesta non rientri tra quelle elencate nella Nuova Procedura”.
Per i cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie riportate nella Nuova Procedura, la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno dovranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito modulo.
Dal 1° gennaio 2006 il rilascio del permesso di soggiorno è previsto anche elettronicamente, in sostituzione di quello cartaceo. Il corrispettivo è fissato in € 30,46. Il pagamento deve essere effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati (PDF), disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Scarica il Modulo “MOD. 209 – Modulo 1 e Modulo 2”
Note per la compilazione del Modulo 209.