United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Amministrazione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazione
L’U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), organizzazione umanitaria internazionale, è stata fondata nel 1943 con l’accordo di
quarantaquattro paesi allo scopo di fornire aiuto e assistenza immediati ai paesi più colpiti dalla guerra ed ha cominciato a operare in Europa nel 1944, non appena
le forze alleate hanno iniziato la liberazione dei paesi mediterranei e balcanici. La sua azione era concentrata in prevalenza in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia,
attraverso programmi orientati a sostenere le fasce più deboli della popolazione ma anche volti alla ripresa della produzione sia agricola che industriale e alla
riorganizzazione delle attività.
Il 12 novembre 1947, nell’accordo stipulato tra il Governo italiano e l’U.N.R.R.A., e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, veniva stabilito
l’impiego della Riserva U.N.R.R.A. e cioè di quanto raccolto nel fondo attraverso “i proventi derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei
servizi forniti dall’U.N.R.R.A.”, per una serie determinata di destinazioni fra le quali l’esecuzione di progetti finalizzati a scopi di assistenza e riabilitazione.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1994, n. 755, sono stati definiti puntualmente i criteri da adottare per la gestione del patrimonio,
le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva, le aree di intervento, i destinatari dei finanziamenti ed è stata stabilita la rendicontazione all’O.N.U.
L’art. 3 prevede, nello specifico, che il finanziamento di progetti sia a favore di “persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori,
giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi”.
La competenza a gestire la riserva del Fondo è stata attribuita al ministero dell’Interno con la legge n. 1340 del 12 agosto 1962 e, nell’ambito del ministero, è stata
esercitata in una prima fase dalla A.A.I.( Amministrazione aiuti internazionali) e poi, a decorrere dal 1977, dalla neo costituita Direzione generale dei servizi civili.
Attualmente, a seguito della riforma delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 nonché del DPR n. 398 del 7 settembre
2001, tale competenza fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Il ministro dell’Interno stabilisce, all’inizio di ogni anno, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, attraverso l’emanazione di una direttiva nella
quale sono definite le modalità per la concessione dei contributi nonché i criteri di attribuzione degli stessi.