Per agevolare le imprese ad investire nella formazione, il Fondo Sociale Europeo mette annualmente a disposizione un budget per supportare economicamente le imprese. Tali risorse sono gestite principalmente dai Fondi Paritetici Interprofessionali bilaterali.
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell´artigianato; gli Accordi Interconfederali possono prevedere l´istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché la costituzione di un’apposita sezione per la formazione dei dirigenti.
Il Decreto Legislativo n.150/2015 riconosce l’importanza e il valore di tali organismi, inserendoli all’interno della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
La Circolare n.10/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sulla gestione dei fondi: l’attivazione dei fondi è subordinata all’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi, della professionalità dei gestori, nonché dell’adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall’ANPAL che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, è previsto che ai fondi spettino le risorse derivanti dal contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria nella misura dello 0,30{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo.
I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo all’Inps che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non aderiscono ai fondi hanno comunque l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo.
Si è discusso molto se i Fondi Paritetici Interprofessionali di Formazione Continua costituiscano o no organismi di diritto pubblico.
L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) in una nota del 15 gennaio 2015 afferma che i Fondi, sul piano della forma giuridica sono soggetti di diritto privato, a base e struttura negoziale, essendo costituiti a seguito di accordi collettivi di livello interconfederale stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle forme tipicamente privatistiche o del soggetto giuridico di natura associativa.
Tuttavia si possono qualificare giuridicamente anche come organismi di diritto pubblico in quando sono tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici che sono l’autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività svolta dai Fondi, la vigilanza ministeriale sulla gestione dei Fondi stessi, la valutazione dei risultati, la nomina del presidente del collegio dei sindacati, la sottoposizione ad attività di indirizzo svolta da apposito organo collegiale (Osservatorio per la formazione Continua) istituito presso il Ministero.
Il contributo integrativo dello 0,30{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} rappresenta una prestazione patrimoniale imposta perciò tale contributo va ad alimentare la consistenza del bilancio dello Stato e si inserisce, quindi, in un sistema di finanza pubblica, in quanto rappresenta, una volta versato, una quota parte delle risorse economico-finanziarie appartenenti allo Stato.
L’Anac ritiene quindi, di qualificare i Fondi quali organismi di diritto pubblico in quanto si intendono organismi di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare esigenze specifiche di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi.
L’Autorità precisa che i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’Anac sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo come affidamento di appalto pubblico.
Le modalità con le quali i contributi o sovvenzioni sono assegnati ai datori di lavoro aderenti ai fondi sono principalmente due: la diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l’apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione. Secondo l’articolo 12 della legge 241/190, i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo devono essere prestabiliti.
La seconda modalità è quella dell’assegnazione su base solidaristica, allo scopo di garantire la formazione anche nelle aziende medio-piccole. I fondi prelevano una quota delle risorse gestite e le collocano in un “conto collettivo” o “conto sistema” che vanno a beneficiare chi sulla base di procedure selettive ha maggiore necessità di un intervento formativo.
Dal 2016 per i datori di lavoro che non aderiscono ad alcun fondo, le entrate del contributo integrativo sono versate per il 50{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} al fondo di rotazione per la formazione professionale e per il restante 50{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} al fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Il Fondo Paritetico del Sistema Commercio e Impresa e della Confederazione dei lavoratori Confsal è: Formazienda, Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese
Il Fondo Paritetico di Cifa e Confsal è FonARCom e finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende italiane.
L’adesione ai Fondi Paritetici Interprofessionali è del tutto volontaria,
Da gennaio 2010 il datore di lavoro che decide di aderire a un Fondo Interprofessionale non deve più utilizzare la denuncia DM10, ma il flusso UNIEMENS che l’ha sostituita.
L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende prorogata salvo disdetta.
Ogni impresa può aderire solamente a un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza.