L’Italia ha approvato la Direttiva Enforcement” (2014/67/UE) per contrastare il fenomeno del distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente.
Dal 26 dicembre, in caso di distacco transnazionale, le aziende straniere stabilite in altre Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione di lavoro sono obbligate a comunicare in via preventiva il distacco dei lavoratori in Italia.
La comunicazione deve essere trasmessa entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE. Ogni variazione successiva dovrà avvenire tramite la stessa procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Il modello UNI_DISTACCO_UE è disponibile alle aziende sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e deve contenere le seguenti informazioni come descritte nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016:
– Dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante
- Generalità dei lavoratori distaccati
- Durata del distacco
- Sede del distacco
- Dati identificativi del soggetto distaccatario
- Specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco
- Generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016
- Generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.
Accesso alla compilazione del modello
Nell’ambito del settore trasporto, si chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che transitano sul territorio italiano, senza attività di carico/scarico, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.
Fonte: Ministero del Lavoro