Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare una particolare crisi dell’azienda, le procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, etc.) o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione (aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell’ubicazione), riorganizzazione (per il miglioramento della qualità ed efficienza produttiva) o riconversione (introduzione di nuovi cicli di produzione).
Il sistema degli ammortizzatori sociali è già da alcuni anni in una fase di trasformazione, a partire dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92) con l’istituzione dell’assicurazione sociale ASpI (una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione) al posto dell’indennità di disoccupazione e dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/2015 che ha introdotto la “nuova ASpI” (NASpI) e del D. Lgs. n. 148/2015 per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il 20 aprile 2016, l’Inps, attraverso il messaggio n. 1760 ha comunicato l’incremento del 10{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15. Nei casi in cui è legittimo il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione. I lavoratori anche se perdono la retribuzione, ottengo dall’Inps un’integrazione salariale pari all’80{5520c4b79a4452e4b579783e2ce1cfa34c21512f8ad7cc8be9dca6b30c1cbcd4} della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro che non potrà superare un limite massimo fissato dalla legge.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede che a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore, anche in assenza di contributi reali, risulta coperto ai fini contributivi durante il periodo di cassa integrazione. Questo è utile soprattutto per la maturazione della pensione.
Le aziende che possono accedere alla GIGS devono aver occupato nel semestre precedente alla richiesta di intervento più di 15 dipendenti e appartenere ad una delle seguenti categorie:
Imprese industriali, cooperative e consorzi, imprese artigiane, aziende appaltatrici di servizi di mensa, di pulizia, imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa, agenzie di viaggio e turismo (con più di 50 dipendenti), imprese di vigilanza (con più di 15 dipendenti), di trasporto aereo, sistema aeroportuale e alle imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti.
I lavoratori che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinari sono i lavoratori subordinati e con un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni appartenenti alla categoria degli operari, intermedi, impiegati, quadri, lavoratori con contratto di inserimento, soci di cooperativa di produzione e lavoro. Sono ammessi anche coloro che hanno un contratto a termine.
Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoranti a domicilio e agli autisti ai dipendenti del titolare di impresa.
La procedura per l’attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione della domanda.
La fase di consultazione sindacale (art. 2 D.P.R. 218/2000) prevede che l’impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella Provincia. Entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare richiesta di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio della Regione (nei casi in cui le unità produttive interessate siano ubicate in più province della stessa regione) e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l’intervento CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale.
Durante l’esame congiunto si deve presentare il programma di risanamento che l’azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e all’individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all’indicazione dei motivi della mancata adozione;
La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta di esame congiunto.
La domanda deve essere compilata su apposito modulo CIGS/SOLID-1 , disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via telematica, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro. Alla domanda, dovranno essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale di esame congiunto.
La Scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.
Se per motivi di ordine tecnico – organizzativo connessi al mantenimento dei normali livelli di efficienza il datore di lavoro ritiene di non dover adottare dei meccanismi di rotazione tra lavoratori che espletano le stesse mansioni deve farne menzione nella domanda di ammissione alla CIGS; laddove il Ministero del Lavoro approvi il programma, ma non ritenga giustificati i motivi che hanno escluso la rotazione, le parti devono riunirsi per trovare un accordo sulla questione.
A seguito delle recenti novità introdotte dal decreto legislativo “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, le informazioni sono in corso di revisione/aggiornamento e saranno rese disponibili a breve.
Fonte: Inps